Aggiornamento: 8 ottobre 2026
La fiscalità delle cripto-attività in Italia è cambiata più volte negli ultimi anni e dal 2026 c’è una novità importante: per le plusvalenze e gli altri proventi fiscalmente rilevanti realizzati dal 1° gennaio 2026 l’aliquota ordinaria è salita al 33%. Inoltre, la vecchia soglia dei 2.000 euro è stata eliminata già dal 2025: non è quindi più corretto dire che “sotto 2.000 euro di guadagno non si pagano imposte”.
Questa guida riguarda principalmente le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono crypto come investimento personale. Attività professionale, mining organizzato, impresa, DeFi complessa o patrimoni elevati richiedono una valutazione fiscale specifica.
Riepilogo rapido
| Situazione | Genera normalmente una plusvalenza imponibile? | Nota |
|---|
| Crypto semplicemente detenuta in wallet | No | Possono comunque esserci monitoraggio fiscale e imposta cripto-attività |
| Trasferimento dal proprio wallet al proprio exchange | No | Se non cambia il proprietario e non avviene una cessione |
| Vendita crypto in euro o altra valuta fiat | Sì | Si realizza plusvalenza o minusvalenza |
| Acquisto di beni o servizi con crypto | Generalmente sì | L’impiego dell’asset può costituire realizzo |
| Crypto-to-crypto swap | Dipende dalle attività scambiate | La permuta tra crypto con eguali caratteristiche e funzioni non è fiscalmente rilevante |
| Staking / yield / rewards | Generalmente sì | I proventi possono essere imponibili anche senza vendita |
Qual è l’aliquota sulle crypto nel 2026?
Per plusvalenze e altri proventi di crypto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva ordinaria è pari al 33%.
Esiste una nuova eccezione per determinati e-money token denominati in euro: se rispettano i requisiti legali previsti, l’aliquota resta al 26%. La mera conversione tra euro e tali token qualificati, così come il rimborso al valore nominale, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza.
Esiste ancora la soglia di esenzione di 2.000 euro?
No. La soglia dei 2.000 euro è stata eliminata con effetto dal 1° gennaio 2025. Dal 2025 le plusvalenze fiscalmente rilevanti concorrono senza una soglia minima di 2.000 euro.
Attenzione al calendario: la dichiarazione presentata nel 2026 riguarda normalmente i redditi del 2025, per i quali l’aliquota crypto è ancora 26%. Le plusvalenze realizzate nel 2026 saranno normalmente dichiarate nel 2027 con la nuova aliquota del 33%, salvo tassazione già effettuata da un intermediario che opera come sostituto d’imposta.
Quando nasce effettivamente la plusvalenza?
Il semplice aumento di valore non basta. Se acquisti Bitcoin a €10.000 e il suo valore sale a €30.000 ma continui a detenerlo, l’incremento di €20.000 non è ancora una plusvalenza realizzata.
Il realizzo si verifica tipicamente quando:
- vendi crypto in euro, dollari o altra fiat;
- effettui una permuta fiscalmente rilevante;
- usi crypto per acquistare beni o servizi;
- avviene un rimborso, cessione o altro impiego previsto dall’art. 67 TUIR.
Se tengo tutto in un wallet, devo pagare?
La mera detenzione non genera di per sé una plusvalenza. Questo vale per hardware wallet, software wallet, self-custody o account presso exchange.
Ma la tassazione del guadagno è diversa dal monitoraggio fiscale. L’Agenzia delle Entrate prevede espressamente il monitoraggio delle crypto detenute tramite wallet, conti digitali o altri sistemi di custodia.
La soglia dei 15.000 euro prevista per alcuni conti correnti esteri non va confusa con le crypto: non è una franchigia generale applicabile automaticamente alle cripto-attività.
Cos’è l’imposta cripto-attività del 2 per mille?
Oltre alla tassazione delle plusvalenze, esiste un’imposta sul valore delle cripto-attività pari ordinariamente al 2‰ annuo, cioè 0,2%.
Se un intermediario applica già l’imposta di bollo secondo la normativa, non si deve duplicare la stessa imposizione. Per self-custody e molte piattaforme estere, invece, può essere il contribuente a dover dichiarare il valore e versare l’imposta cripto-attività.
Quindi “non ho venduto” non significa necessariamente “non devo dichiarare nulla”.
Trasferisco crypto dal wallet a un broker/exchange ma non vendo: cosa succede?
Un trasferimento tra wallet o conti entrambi intestati economicamente alla stessa persona non è, da solo, una vendita e normalmente non genera plusvalenza.
È però importante conservare la prova che wallet di origine e account di destinazione appartengono allo stesso soggetto:
- transaction hash;
- report deposit/withdrawal;
- estratti wallet;
- documenti del primo acquisto;
- export dello storico transazioni.
Verso euro sul broker ma non compro o non vendo
Il semplice versamento di euro sull’exchange non crea una plusvalenza crypto. Lo stesso vale per il deposito di crypto senza successiva cessione.
Come si distingue capitale iniziale da profitto?
L’imposta non si applica all’intero incasso, ma alla plusvalenza:
Plusvalenza = corrispettivo/valore ricevuto − costo fiscale o costo di acquisto
Esempio: se una quota di Bitcoin è costata €12.000 e viene venduta a €20.000, la plusvalenza semplice è €8.000.
La prova del costo è però responsabilità del contribuente. Le istruzioni dell’Agenzia richiedono elementi certi e precisi; se il costo non è documentabile, ai fini fiscali può essere assunto pari a zero.
Conviene quindi conservare:
- bonifici o estratti conto;
- ricevute e trade confirmation;
- CSV/PDF degli exchange;
- transaction hash;
- tracciabilità dei trasferimenti tra piattaforme;
- documenti relativi a staking, donazioni, successioni o compensi in crypto.
Porto vecchie crypto su un nuovo exchange: quale costo vede il broker?
Spesso il broker non conosce il costo storico. Se trasferisci BTC acquistato anni prima a €5.000 quando vale €60.000, l’ingresso sull’exchange a €60.000 non “resetta” automaticamente il costo fiscale.
Il costo storico resta quello fiscalmente rilevante, se documentato.
Conta quale broker o exchange utilizzo?
Il nome della piattaforma non cambia la natura fiscale del guadagno. Ciò che conta operativamente è se l’intermediario agisce in Italia come sostituto d’imposta e offre effettivamente un regime amministrato per le crypto.
| Situazione | Gestione fiscale |
|---|
| Intermediario qualificato con regime amministrato | Può calcolare e versare direttamente l’imposta secondo il servizio offerto |
| Exchange estero o piattaforma senza sostituto d’imposta italiano | Il contribuente deve normalmente gestire dichiarazione, monitoraggio e imposte |
Usare una piattaforma estera non rende la plusvalenza esente.
Gli swap crypto-to-crypto sono tassabili?
Il TUIR stabilisce che la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante.
Non significa però che ogni swap sia sempre neutrale. NFT, utility token, alcuni stablecoin, token DeFi o attività con funzioni economiche diverse possono richiedere un’analisi specifica.
Staking, rewards e yield
I proventi derivanti dalla detenzione di crypto possono essere imponibili anche senza una vendita successiva. Le istruzioni fiscali precisano che i proventi derivanti dalla detenzione sono soggetti a tassazione e, in linea generale, senza deduzione di costi.
Staking, lending, airdrop, liquidity mining e DeFi possono però avere strutture giuridiche differenti: non esiste una regola unica applicabile a ogni prodotto.
Come funzionano le minusvalenze?
Le minusvalenze realizzate possono essere compensate secondo le regole previste e, se correttamente dichiarate, l’eccedenza utilizzabile può essere riportata fino ai quattro periodi d’imposta successivi.
Dal 2025 è stata eliminata anche la vecchia soglia dei 2.000 euro per le minusvalenze.
Dove si dichiarano le crypto?
Anche il Modello 730 dispone oggi di sezioni dedicate:
- Quadro T per le plusvalenze crypto;
- Quadro W per monitoraggio e imposta cripto-attività;
- nel Modello Redditi PF, in genere Quadro RT per i redditi e Quadro RW per monitoraggio.
Le istruzioni 730/Redditi 2026 riguardano l’anno d’imposta 2025 e quindi mostrano ancora il 26%. La nuova aliquota del 33% riguarda invece le operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026.
Per gli stranieri cambia qualcosa?
La cittadinanza non è il criterio principale: conta la residenza fiscale.
Un cittadino iraniano, statunitense, tedesco o di qualunque altro Paese fiscalmente residente in Italia è in linea generale soggetto alle regole italiane previste per i residenti.
Per i non residenti l’analisi cambia e occorre valutare fonte del reddito, intermediario, convenzioni contro le doppie imposizioni e altri elementi. Il solo permesso di soggiorno o la cittadinanza estera non creano un’esenzione crypto.
Come può il Fisco rintracciare le crypto?
Non è prudente considerare le crypto “invisibili”. Esistono diversi canali:
- gli exchange KYC conservano identità e storico transazioni;
- bonifici e cash-out bancari sono tracciabili;
- molte blockchain sono pubbliche e permanenti;
- AML, Travel Rule e controlli sulla provenienza dei fondi impongono obblighi agli operatori;
- dal 1° gennaio 2026 è operativa DAC8: i Crypto-Asset Service Provider soggetti alla direttiva raccolgono dati sulle operazioni degli utenti UE nel 2026, con primo scambio automatico tra autorità fiscali entro il 30 settembre 2027.
Cosa succede se dovevo dichiarare o pagare e non l’ho fatto?
Possono cumularsi più conseguenze:
- recupero dell’imposta non versata;
- interessi;
- sanzioni per omesso o insufficiente versamento;
- sanzioni autonome per violazioni del monitoraggio fiscale;
- eventuali controlli più ampi in presenza di incongruenze rilevanti.
Se l’errore viene scoperto spontaneamente prima di un accertamento, in molti casi è possibile utilizzare il ravvedimento operoso, versando imposta, interessi e sanzioni ridotte secondo le condizioni applicabili.
Con l’aumento dello scambio automatico di dati, correggere volontariamente una posizione incompleta è generalmente molto più prudente che ignorarla.
Esempi pratici
1 — Hold senza vendita
Acquisti 1 ETH a €2.000. A fine 2026 vale €5.000 ma non lo vendi. La crescita di €3.000 non è ancora una plusvalenza realizzata. Restano però da valutare monitoraggio e imposta cripto-attività.
2 — Vendita con profitto
Lo stesso ETH, con costo fiscale €2.000, viene venduto nel 2026 a €5.000. Plusvalenza semplice: €3.000. In linea generale si applica l’aliquota 2026 del 33%.
3 — Trasferimento al proprio exchange
Trasferisci ETH dal wallet personale al tuo account exchange e non vendi: il solo trasferimento non è una cessione imponibile.
4 — Nessuna prova del prezzo di acquisto
Hai comprato crypto anni fa ma non possiedi più alcuna documentazione. Se il costo non può essere dimostrato con elementi certi e precisi, il costo fiscale può essere considerato pari a zero.
Documenti da conservare
- CSV completi degli exchange;
- estratti annuali PDF;
- estratti conto bancari;
- transaction hash e wallet address personali;
- tracciabilità dei trasferimenti tra wallet propri;
- data e costo di acquisizione;
- storico staking/rewards;
- documentazione di successioni, donazioni o compensi;
- calcoli del commercialista o software fiscale.
In sintesi
Nel 2026 la fiscalità crypto italiana è diventata più severa: non esiste più la soglia dei 2.000 euro e l’aliquota ordinaria sulle nuove plusvalenze realizzate è salita al 33%.
Bisogna però distinguere tre obblighi diversi: tassazione della plusvalenza, monitoraggio fiscale e imposta annuale dello 0,2% sul valore delle cripto-attività.
La semplice detenzione o il trasferimento tra wallet propri non realizza normalmente una plusvalenza, ma è fondamentale conservare la documentazione del costo storico. Se l’exchange non gestisce fiscalmente le operazioni come sostituto d’imposta, l’adempimento resta normalmente a carico del contribuente.
Fonti: DPR 917/1986 (TUIR), artt. 67 c-sexies e 68; Legge 207/2024; Legge 199/2025; Agenzia delle Entrate — istruzioni 730/Redditi 2026, Quadri T, W, RT e RW; Commissione Europea — DAC8. Aggiornato all’8 ottobre 2026.
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Guida informativa generale: non sostituisce la consulenza personalizzata di un commercialista, soprattutto per DeFi, NFT, mining, importi elevati o residenza fiscale complessa.
Foto: Viktor Forgacs / Unsplash — immagine relativa alle criptovalute e agli asset digitali.